Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 74 del 4 marzo 2021 è stato pubblicato il Regolamento Ue 382/2021 del 3 marzo 2021 che apporta alcune significative modifiche agli allegati del Regolamento Ce 852/2004 in materia di igiene dei prodotti alimentari, modifiche che attengono alla gestione degli allergeni alimentari, alla redistribuzione degli alimenti e alla cultura della sicurezza alimentare.
Il Regolamento Ue 382/2021 rientra in un processo di modifica e di aggiornamento della normativa europea in materia di sicurezza e igiene degli alimenti, nel cui ambito è prevista la revisione del General Food Law (il Regolamento Ce 178/2002). La data per l’applicazione del nuovo regolamento da parte degli operatori del settore (il 24 marzo 2021) coincide con la data di entrata in vigore del Regolamento (20 giorni dalla sua pubblicazione in Guue).
1. Gestione degli allergeni La Commissione europea è intervenuta innanzitutto per adeguare i requisiti in materia di igiene al codice di buone pratiche sulla gestione degli allergeni alimentari, adottato nel settembre del 2020 dalla Commissione del Codex Alimentarius. Il codice del Codex comprende raccomandazioni sulla mitigazione degli allergeni alimentari attraverso un approccio armonizzato nella catena alimentare, basato su requisiti generali in materia di igiene. Sono stati inoltre determinanti anche i pareri dell’Efsa, citati nei consideranda, utili alla stesura del Regolamento Ue 1169/2011. In particolare, per quanto riguarda la produzione primaria e attività connesse, nell’Allegato I, all’interno della parte A, sezione II, è stato inserito il nuovo punto 5-bis così formulato:
“Le attrezzature, i veicoli e/o i contenitori utilizzati per la raccolta, il trasporto o il magazzinaggio di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze di cui all’allegato II del Regolamento Ue 1169/201, non devono essere utilizzati per la raccolta, il trasporto o il magazzinaggio di alimenti che non contengono tali sostanze o prodotti a meno che tali attrezzature, veicoli e/o contenitori non siano stati puliti e controllati almeno per verificare l’assenza di eventuali residui visibili di tali sostanze o prodotti”.
Analoga previsione è stata introdotta per le attività di produzione, trasformazione e distribuzione successive alla produzione primaria, integrando l’Allegato II, capitolo IX con il seguente punto 9: “Le attrezzature, i veicoli e/o i contenitori utilizzati per la trasformazione, la manipolazione, il trasporto o il magazzinaggio delle sostanze o dei prodotti che provocano allergie o intolleranze di cui all’allegato II del Regolamento Ue 1169/2011, non devono essere utilizzati per la trasformazione, il trasporto o il magazzinaggio di prodotti alimentari che non contengono tali sostanze o prodotti a meno che tali attrezzature, veicoli e/o contenitori non siano stati puliti e controllati almeno per verificare l’assenza di eventuali residui visibili di tali sostanze o prodotti”.
2. Riduzione degli sprechi alimentari Ulteriore obiettivo dell’intervento normativo è quello di promuovere e facilitare la ridistribuzione degli alimenti, garantendone nel contempo la sicurezza per i consumatori. Punto di partenza sono il parere dell’Efsa e le indicazioni della Commissione. Nel suo parere l’Efsa afferma che le donazioni alimentari presentano vari problemi di sicurezza alimentare a livello di vendita al dettaglio e, pertanto, raccomanda una serie di requisiti generali supplementari in materia di igiene. Si rende quindi necessario individuare specifici requisiti al fine di promuovere e facilitare la redistribuzione degli alimenti, garantendone al contempo la sicurezza per i consumatori. Nell’allegato II del Regolamento è stato inserito il seguente Capitolo V bis dedicato alla “Ridistribuzione degli alimenti”, destinato ad applicarsi a tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti:
Gli operatori del settore alimentare possono ridistribuire alimenti a fini di donazione alimentare alle seguenti condizioni:
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