Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 137 del 16 maggio 2022 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (Ue) della Commissione 2022/741 del 13 maggio 2022 relativo a un programma coordinato di controllo pluriennale dell’Unione per il 2023, il 2024 e il 2025, destinato a garantire il rispetto dei livelli massimi di residui di antiparassitari e a valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale, e che abroga il Regolamento di esecuzione (Ue) 2021/601. Come è noto, il Regolamento (Ce) 396/2005 fissa i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari di origine vegetale e animale. L’articolo 29 del Regolamento prevede che la Commissione elabori un programma comunitario coordinato di controllo pluriennale dei residui di antiparassitari, istituito per la prima volta con il Regolamento (Ce) 1213/2008. Nell’Unione i principali componenti della dieta sono costituiti da 30/40 prodotti alimentari. Visto che l’utilizzo di antiparassitari subisce notevoli cambiamenti nel corso di un triennio, è opportuno monitorare gli antiparassitari in tali prodotti alimentari nell’arco di vari cicli triennali al fine di poter valutare l’esposizione dei consumatori ai residui di antiparassitari e l’applicazione della normativa dell’Unione. Sulla base di una relazione scientifica in materia di valutazione del disegno concettuale del programma di controllo degli antiparassitari, l’Efsa ha concluso che selezionando 683 unità di campionamento per un minimo di 32 diversi prodotti alimentari, da ripartire tra gli Stati membri in rapporto ai dati demografici, con un minimo di 12 campioni l’anno per ciascun prodotto, si potrebbe stimare un tasso di superamento dei livelli massimi di residui superiore all’1%, con un margine di errore dello 0,75%. Per garantire che la gamma di antiparassitari compresa nel programma di controllo sia rappresentativa degli antiparassitari utilizzati, sono stati presi in considerazione i risultati analitici dei precedenti programmi di controllo ufficiali dell’Unione. Per quanto riguarda le procedure di campionamento è opportuno applicare quanto disposto dalla direttiva 2002/63/Ce della Commissione (articolo 2, comma II). Il lotto da sottoporre a campionamento è scelto a caso (articolo 2, comma I). È necessario verificare il rispetto dei livelli massimi di residui relativi ai campioni di alimenti destinati ai lattanti e ai bambini e a quelli dei prodotti dell’agricoltura biologica per individuare gli antiparassitari indicati nell’allegato I del Regolamento in oggetto, tenuto conto unicamente delle definizioni di residui di cui al Regolamento (Ce) 396/2005. Una specifica ulteriore è prevista per la valutazione dei livelli massimi di residui negli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini. Per quanto riguarda le metodiche mono residuo, gli Stati membri dovrebbero poter ottemperare agli obblighi di analisi ricorrendo ai laboratori ufficiali che già dispongono dei metodi convalidati richiesti. Gli Stati membri trasmettono i risultati delle analisi dei campioni esaminati nei tre anni indicati, entro il 31 agosto di ogni anno, nel formato elettronico previsto dall’Efsa. Il Regolamento (Ue) 2021/601 della Commissione, che viene abrogato dal nuovo Regolamento in vigore dal 1° gennaio 2023, continuerà a essere applicato ai campioni esaminati nel 2022 e, quindi, sarà applicabile fino al 1° settembre 2023.
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