Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L 291 del 13 agosto 2021 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (Ue) 2021/1355 della Commissione relativo ai programmi nazionali di controllo dei residui di antiparassitari che devono essere stabiliti dagli Stati membri.
Come è noto, il Reg. (Ue) 2017/625 disciplina i controlli effettuati dalle autorità competenti degli Stati membri al fine di verificare la conformità alla normativa dell’Unione in materia, tra gli altri, di sicurezza alimentare in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione. Esso prevede norme specifiche sui controlli ufficiali in relazione a sostanze il cui impiego può dar luogo a residui di tali sostanze negli alimenti e nei mangimi. Lo stesso Reg. (Ue) 2017/625 abroga l’articolo 30 del Reg. (Ce) 396/2005, che però resta applicabile fino al 14 dicembre 2022, a meno che un atto delegato non stabilisca una data anteriore. Detto articolo 30 stabilisce requisiti specifici relativi all’istituzione di programmi nazionali pluriennali di controllo dei residui di antiparassitari basati sul rischio, con il duplice obiettivo di valutare l’esposizione dei consumatori e l’osservanza della legislazione.
L’articolo 110 del Reg. (Ue) 2017/625 prevede requisiti minimi relativi al contenuto dei piani di controllo nazionali pluriennali. Questi requisiti non tengono conto delle modalità pratiche specifiche necessarie per la preparazione dei programmi nazionali pluriennali di controllo dei residui di antiparassitari. È quindi opportuno stabilire requisiti specifici per la preparazione di tali programmi nazionali, restando inteso che il regime di controllo deve tener conto dell’obiettivo di valutare l’esposizione dei consumatori e l’osservanza del Reg. (Ce) 396/2005. Il Regolamento prevede che gli Stati membri stabiliscono programmi nazionali pluriennali di controllo dei residui di antiparassitari nell’ambito dei rispettivi piani di controllo nazionali pluriennali. Essi aggiornano ogni anno il loro programma pluriennale.
I programmi sono basati sul rischio e volti a valutare l’esposizione dei consumatori e l’osservanza del Reg. (Ce) 396/2005. In essi devono essere specificati almeno i seguenti elementi: a) i prodotti da sottoporre a campionamento; b) il numero di campioni da prelevare e di analisi da effettuare; c) gli antiparassitari da analizzare; d) i criteri applicati ai fini dell’elaborazione dei programmi, tra cui, in particolare: I) le combinazioni antiparassitario/prodotto da selezionare; II) il numero di campioni prelevati, rispettivamente, per i prodotti della produzione nazionali e per quelli esteri; III) il consumo dei prodotti rispetto alla dieta alimentare nazionale; IV) il programma di controllo dell’Unione; V) i risultati dei precedenti programmi nazionali pluriennali di controllo.
Gli Stati membri partecipano al programma pluriennale di controllo dell’Unione conformemente all’articolo 29 del Reg. (Ce) 396/2005.
Il Regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea. Esso si applicherà a decorrere dal 15 dicembre 2022.
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