In poche righe risulta molto difficile offrire un quadro di dettaglio della progettata riforma dei reati agroalimentari di cui, peraltro, da anni sono state condivise parole chiavi comunicative come “agropirateria” o “reati agroalimentari”, oramai veri e propri vessilli unificanti. Purtroppo al giurista spetta l’ingrato compito di esaminare le norme o i progetti di norma, come in questo caso, esaminandoli per quanto è scritto e spogliati dalla comunicazione extra giuridica che li può accompagnare, provando a calarli nel mondo reale e immaginarne il loro funzionamento. In questa prima parte, verranno analizzati i primi quattro punti (A, B, C, D) del suddetto disegno di legge.
I PUNTI DI MAGGIORE INTERESSE PER IL SETTORE MOLITORIO
Punto A. L’introduzione al ddl 601, questa l’attuale definizione del disegno di legge in esame, indica in maniera eccellente le ragioni della riforma: “I reati contro la salute pubblica – così si legge – sono infatti, nel concreto, di difficile dimostrabilità, sono previste pene e sanzioni oggettivamente troppo basse, da cui derivano conseguentemente troppo rapide prescrizioni”.
continua
Leggi la rivista completa[members_not_logged_in]Abbonati per visionare la rivista[/members_not_logged_in]
© Riproduzione riservata
Avvocato esperto in diritto dell’alimentazione
© Copyright 2022 AVENUE MEDIA S.R.L. Tutti i diritti sono riservati. Privacy Policy Editoria