In questa seconda parte si continuerà ad analizzare la progettata riforma dei reati agroalimentari, cercando di esaminare le norme o i progetti di norma, calarli nel mondo reale e immaginare il loro funzionamento. Vediamo quindi gli ultimi due punti, assai densi, della suddetta riforma.
Punto E. Le principali modifiche in merito alla L. 283/1962 riguardano gli obblighi di formalizzazione e di pubblicità esterna della delega di funzione all’interno dell’impresa alimentare, con l’introduzione esplicita dell’obbligo di vigilanza in capo al “titolare in ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite”. Insomma, qualunque attività delegata o comunque affidata non sarà adeguata a escludere una responsabilità apicale. Il che, in concreto, potrebbe comportare che per un difetto di una qualsiasi macchina utilizzata nell’azienda o di qualsiasi lotto di prodotto, nonostante la presenza di procedure e organizzazioni per la tutela della conformità sanitaria dell’alimento, anche il responsabile legale sia chiamato a risponderne per culpa in vigilando, seppur in presenza di un responsabile delegato.
I PUNTI DI MAGGIORE INTERESSE PER IL SETTORE MOLITORIO
Sembrano molto lontani i tempi nei quali si ragionava del senso giuridico delle procedure di autocontrollo, dei costi che comportano e dell’impegno per il buon funzionamento di un sistema (e non solo direttamente dell’alimento), ora superati da un progetto con un meccanicismo giuridico che non ha la prevenzione al centro del sistema, ma la semplice creazione di multiple figure responsabili e, quindi, condannabili per la non conformità, che diventa la prova giudiziaria che il sistema di prevenzione non ha funzionato. Il sistema agroalimentare non solo deve tendere alla perfezione, ma nel progetto di novella sembra essere chiamato a superare anche i principi più volte enunziati, in tema di responsabilità delegate, dalla Suprema Corte.
…continua
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Avvocato esperto in diritto dell’alimentazione
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