La discussione sull’entrata in vigore dell’imposta di consumo sulle “bevande edulcorate”, la così detta “sugar tax”, ha messo in secondo piano la volontà del Legislatore nazionale italiano di ottenere un effetto dissuasivo sul consumo di taluni alimenti attraverso lo strumento fiscale. Si potrebbe parlare della volontà di sensibilizzare a una riduzione d’uso di tali bevande. Ma a ben leggere la norma, visto che l’imposta colpisce le bevande edulcorate (e quindi non solo quelle che impiegano lo zucchero poiché, ai sensi della disposizione per “edulcorante si intende qualsiasi sostanza, di origine naturale o sintetica, in grado di conferire sapore dolce alle bevande”) gli effetti di educazione al consumo alimentare, agiscono anche nei confronti delle bevande e del sapore dolce. Scelta che è simile a quella prevista in Francia.
Un passo indietro
Orbene, non dimentichiamo che lo strumento fiscale rafforzato su beni considerati voluttuari o di lusso non è certo una novità. Attualmente opera, in materia alimentare, l’accisa sugli alcoli, ma in passato il ricorso alla leva fiscale è stato decisamente più ampio e ha interessato anche prodotti di largo e indispensabile consumo. Si trattava, in particolare, di talune imposte di fabbricazione per le quali l’obbligazione tributaria sorgeva immediatamente nel momento della produzione. Citiamo “la tassa sulla birra e sulle acque gassate, che fu la prima a essere introdotta nel 1864; la tassa su polveri e altre materie esplosive (1869), sugli spiriti (1870), sulla cicoria preparata per caffè (1874), sullo zucchero (1877), sull’olio di semi (1881) e sui fiammiferi (1896)”. Lo zucchero, dunque, dal 1877 subisce a tratti un’attenzione particolare: inizialmente quale alimento di prima necessità e oggi per essere un fattore di consumo di talune bevande. Cambiate le stagioni politiche, la novità sta oggi in una sorta di tassa di scopo che ha come finalità il benessere dei singoli e dunque, si potrebbe affermare, quello della società. A differenza di quanto avvenuto un secolo e mezzo orsono con le ricordate imposte di produzioni, oggi la fabbricazione sia delle acque gassate e non (vendute anche col nome di uno o più frutti), sia dei succhi di frutti e degli sciroppi sono materie sottoposte a regolazione normativa, pure di fonte comunitaria, sia dal punto di vista della tutela della salute, sia più in generale delle caratteristiche merceologiche. Quindi, trattando dei prodotti sottoposti alla “sugar tax” ci riferiamo ad alimenti non solo in libera circolazione, ma in gran parte rientranti in diverse specifiche norme verticale che ammettono quei prodotti finali e i relativi ingredienti e la relativa composizione nutrizionale, pur sottoponendoli alla novella fiscale.
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Avvocato esperto in diritto dell’alimentazione
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