Dallo scorso 7 aprile 2026 la L. 34/2026, art. 16 disciplina l’uso di denominazioni che fanno riferimento all’artigianato e all’artigianalità dei prodotti e dei servizi. Termini e dizioni che sono riservati alle sole imprese iscritte all’albo delle imprese artigiane (art. 5, L. 443/1985). La riserva non riguarda esclusivamente la denominazione dell’attività, dei prodotti e dei servizi erogati, ma anche il nome della ditta, l’insegna, il marchio, la promozione dei prodotti dell’artigiano.
Il riferimento alla artigianalità del bene o del servizio per essere legittimo necessita non solo che il produttore sia iscritto nell’albo delle imprese artigiane, ma che il prodotto o servizio erogato sia direttamente realizzato direttamente dall’artigiano. Sono equiparati i consorzi di artigiani che siano come tali iscritti nell’albo citato.
La nuova forma di tutela ha applicazione anche nel settore alimentare, sia in relazione alla produzione che per quanto riguarda la comunicazione al pubblico nelle sue diverse forme: quindi, non esclusivamente l’etichetta del pre-imballato, ma anche la comunicazione commerciale e i siti di vendita online.
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Avvocato esperto in diritto dell’alimentazione
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