Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Ue n. L 297 del 20 agosto 2021 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (Ue) 2021/1378 della Commissione recante norme riguardanti il certificato rilasciato agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori di Paesi terzi coinvolti nelle importazioni di prodotti biologici e in conversione nell’Unione, e l’elenco delle autorità di controllo e degli organismi di controllo riconosciuti a norma del Reg. (Ue) 2018/848 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici. A norma dell’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto i), del Reg. (Ue) 2018/848, un prodotto può essere importato da un Paese terzo per essere immesso sul mercato dell’Unione come prodotto biologico o in conversione se gli operatori e i gruppi di operatori, compresi gli esportatori nel Paese terzo in questione, sono stati sottoposti a controlli da parte delle autorità di controllo o degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 46 di detto Regolamento e tali autorità od organismi hanno fornito a tutti i detti operatori, gruppi di operatori ed esportatori un certificato che attesti che sono in conformità con il Reg. (Ue) 2018/848.
Le autorità di controllo e gli organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 46, paragrafo 1, del Reg. (Ue) 2018/848 forniscono agli operatori, ai gruppi di operatori e agli esportatori dei Paesi terzi che sono stati sottoposti ai controlli di cui all’articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto i) di detto Regolamento, un certificato attestante che detti operatori, gruppi di operatori ed esportatori sono in conformità con il Reg. (Ue) 2018/848 (“il certificato”).
Il certificato è rilasciato in formato elettronico secondo il modello di cui all’allegato I del Regolamento, utilizzando il sistema esperto per il controllo degli scambi (TRACES) di cui all’articolo 2, punto 36, del Regolamento di esecuzione (Ue) 2019/1715 della Commissione. Esso consente l’identificazione dell’operatore, del gruppo di operatori o dell’esportatore coperti dal certificato, compreso l’elenco dei membri di un gruppo di operatori; della categoria di prodotti coperti dal certificato classificati secondo le stesse modalità di cui all’articolo 35, paragrafo 7, del Reg. (Ue) 2018/848; del periodo di validità. Attesta altresì che l’attività dell’operatore, del gruppo di operatori o dell’esportatore è conforme al Reg. (Ue) 2018/848 ed è aggiornato ogniqualvolta siano modificati i dati che vi figurano.
L’elenco delle autorità e degli organismi di controllo riconosciuti a norma dell’articolo 46, paragrafo 1, del Reg. (Ue) 2018/848 figura nell’allegato II del Regolamento. L’elenco contiene le seguenti informazioni su ogni autorità od organismo di controllo riconosciuto:
Informazioni dettagliate concernenti l’indirizzo postale, l’indirizzo del sito Internet e l’indirizzo email di contatto dell’autorità o dell’organismo di controllo, nonché il nome dell’organismo di accreditamento che concede l’accreditamento a norma dell’articolo 46, paragrafo 2, lettera d), del Reg. (Ue) 2018/848, sono rese disponibili pubblicamente tramite il sito web della Commissione dedicato all’agricoltura biologica.
Il Regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, quindi a partire dal 9 settembre 2021. Esso si applicherà a decorrere dal 1° gennaio 2022.
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