La L. 75/2026, innovando anche le sanzioni in tema di carenze del sistema di rintracciabilità così dispone all’art. 8: “Salvo che il fatto costituisca reato, gli operatori del settore alimentare e dei mangimi che non adempiono agli obblighi di cui all’articolo 18 del regolamento (CE) n. 178/2002 sono soggetti a una sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 48.000 euro o del 3 per cento del fatturato totale annuo realizzato nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente all’accertamento della violazione quando tale importo è superiore a 48.000 euro. La sanzione massima non può eccedere comunque 150.000 euro”.
La sanzione di 150.000 euro, di fatto diventa applicabile per quelle aziende che abbiano un fatturato superiore al 1.600.000 euro, in pratica si applica anche a parte delle microimprese.
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Avvocato esperto in diritto dell’alimentazione
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