L’Italia ha notificato alla Commissione europea il disegno di legge sulla produzione e la vendita del pane, buon indice dell’intenzione di portare a compimento il percorso di approvazione della norma. Il termine dello status quo all’8 settembre (salvo proroghe) ci permette di immaginare l’approvazione della disposizione in una data successiva a quella imposta della disciplina Ue, mentre l’entrata in vigore, una volta approvato il disegno di legge, è indicata dopo 60 giorni dalla pubblicazione della legge sulla Gazzetta Ufficiale.
In questo contesto, di attesa di un probabile completamento del percorso legislativo, propongo alcune osservazioni tecnico-giuridiche sul testo. Una parte rilevante delle novità sono le nuove definizioni previste dall’ art. 2 “pane fresco”, “pane di pasta madre”, “pane con pasta madre”, dall’art. 10 “pane fresco tradizionale”, dall’art. 13 “pane made in Italy 100 per cento”.
Nell’art. 2, 4) sono contenuti i nuovi divieti “delle denominazioni ‘pane di giornata’, ‘pane appena sfornato’ e ‘pane caldo’ nonché di qualsiasi altra denominazione che possa indurre in inganno il consumatore”. Il prodotto intermedio di panificazione è regolato dall’art. 6 mentre i prodotti utilizzabili per la lievitazione nella panificazione dall’art. 8.
Trovano spazio la definizione di lievito, modificata rispetto alla vigente normativa (art. 8 DPR 502/98) e quelle che entreranno per la prima volta nella normativa sul pane quali la crema di lievito, il lievito secco e la pasta madre, così come quella (art. 10 del D.L.) di pasta madre essiccata. A seguito delle previste abrogazioni verranno meno i limiti della quantità d’acqua nel pane a cottura completa (oggi previsti dall’art. 16 della L. 580/1967) e in tema di umidità di cui al vigente art. 5 del D.P.R. 502/1998.
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Avvocato esperto in diritto dell’alimentazione
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