Il rapporto sempre dialettico tra impresa alimentare e il reclamo del consumatore tende a evolvere in quello tra impresa e associazioni dei consumatori. Limitandomi qui esclusivamente a una rapida rassegna relativa al rapporto diretto tra impresa alimentare e consumatore reclamante, posso affermare che esso si alimenti con l’interesse dell’acquirente del prodotto che non riconosce nell’acquistato ciò che desiderava o peggio reputa a ragione (o a torto) che esso non possegga le caratteristiche promesse o quelle minime di legge.
Il più delle volte il consumatore preferisce rivolgersi all’azienda alimentare presentando alla stessa la propria doglianza per far valere i propri ritenuti diritti, piuttosto che adire la via dell’esposto, della denunzia, della segnalazione anonima all’organo di controllo, della causa civile, della mediazione o dell’arbitrato. Il prodotto difettoso, con sentori non regolari, con corpi estranei, con colorazione anomala sono alcune delle fattispecie che, nell’ambito delle non conformità lamentate, rappresentano una quota importante di casi, secondo l’esperienza di chi scrive.
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Avvocato esperto in diritto dell’alimentazione
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