Con l’approvazione delle “Disposizioni sanzionatorie a tutela dei prodotti alimentari italiani” alcune posture del Legislatore contemporanee hanno trovato un inquadramento legislativo. Tra queste i delitti contro il patrimonio agroalimentare ai quali viene dedicato il capo II-bis all’interno del titolo VIII del libro II dei delitti contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio del codice penale.
Le novità e le tutele
Qui di seguito alcune delle novità, mentre al fondo ho riservato qualche parola ai commenti. Tra le novità che riguardano il codice penale, si annovera il modificato reato di contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater), con un rafforzamento delle sanzioni e l’ampliamento dei comportamenti sanzionati. È prevista la reclusione da 1 a 4 anni (prima era 2 anni nel massimo) e multe da 10.000 a 50.000 euro (precedentemente fino a 20.000 euro), oltre alla confisca dell’alimento.
La frode alimentare, art. 517-sexies punisce i comportamenti prodromici in tema di difformità per origine, provenienza, qualità e quantità rispetto al dichiarato o pattuito, laddove vi sia il fine “di trarne profitto”, o “di indurre in errore il compratore”. La sanzione è della reclusione da 2 mesi a un anno. Il commercio di alimenti con segni mendaci (517-septies) sanziona il comportamento ingannatorio al fine di indurre in errore il compratore sull’origine, la provenienza, la qualità o la quantità degli alimenti o degli ingredienti, utilizzando segni distintivi o indicazioni, ancorché figurativi, falsi o ingannevoli. La sanzione è quella della reclusione da 3 a 18 mesi.
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Avvocato esperto in diritto dell’alimentazione
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