Sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 121 del 22 maggio 2021, è stata pubblicata la legge 21 maggio 2021, n. 71, che ha convertito in legge, con modificazioni, il D.l. 22 marzo 2021, n. 42, recante misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare. L’intervento del Governo si era reso urgente e necessario con riferimento alla materia regolata dalle disposizioni nazionali abrogate dal D. lgs. controlli ufficiali (D. lgs. 27 del 2 febbraio 2021 – Disposizioni per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. (Ue) 625/17 ai sensi dell’art. 12, lett. a), b), c), d) e) L. 4 ottobre 2019, n. 117) in vigore dal 26 marzo u.s. Le norme introdotte dal D.l. avevano lo scopo di evitare un effetto abrogativo di tutte le disposizioni sanzionatorie di carattere penale e amministrativo di cui alla legge n. 283 del 30 aprile 1962, nonché di alcuni articoli del decreto del Presidente della Repubblica del 26 marzo 1980, n. 327 (Regolamento di attuazione della L. 283/62) in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande. L’emanazione del D.l. era stata quindi finalizzata a evitare che rilevanti settori della produzione e della vendita di prodotti alimentari e bevande restassero privi di tutela sanzionatoria penale e amministrativa, con pregiudizio per la salute dei consumatori. Oltre a confermare le modifiche del D. lgs. n. 27/2021 sopra menzionate, convalidando quindi quanto ripristinato dal Governo con il D.l. in materia di disciplina sanzionatoria, il Parlamento è intervenuto apportando correttivi su altri due aspetti di particolare rilevanza:
Relativamente al primo aspetto, l’intervento incide sulla nuova disciplina (amministrativa) della controperizia e della controversia, concernenti il prelevamento di campioni da parte delle autorità amministrative di controllo al fine del loro esame, la garanzia di poter svolgere analoghi esami in sede di controperizia da parte degli interessati e la procedura da seguire in caso di contestazione degli esiti del controllo. Relativamente all’istituto della diffida nel settore agroalimentare, è stato sostituito il comma 3 dell’art. 1 del D.l. n. 91/2014 che, nella nuova formulazione, in sostanza prevede l’estensione del campo di applicazione della diffida anche alle violazioni in materia di sicurezza alimentare per le quali è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria. Al contempo, viene reintrodotto il vincolo che consente all’Organo di controllo incaricato di applicare la diffida solo in caso di primo accertamento della violazione. Pertanto non si potrà applicare la diffida nei casi di violazione reiterata. Il termine entro cui l’operatore economico deve adempiere alle prescrizioni contenute nel provvedimento di diffida passa da novanta a trenta giorni dalla data di notificazione dell’atto di diffida, così come viene meno la possibilità di eliminare le violazioni sanabili anche tramite comunicazione al consumatore. Infine, non sarà più possibile applicare la diffida ai prodotti già posti in commercio. Le modifiche introdotte dalla Legge di conversione sono in vigore dal 23 maggio u.s.
continua
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