Sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea n. L 133 del 20 aprile 2021 è stato pubblicato il Regolamento delegato (Ue) 2021/642 della Commissione del 30 ottobre 2020 che modifica l’allegato III del Reg. (Ue) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate informazioni da indicare sull’etichetta dei prodotti biologici.
Con questo regolamento sono state inserite, attraverso la modifica dell’Allegato III del Reg. (Ue) 2018/848, norme per indicare nell’etichettatura di un mangime se lo stesso è autorizzato nella produzione biologica e quali sono l’esatta composizione e la percentuale di composti biologici, in conversione e non biologici dello stesso.
Il capo III del Reg. (Ue) 2018/848 stabilisce le norme di produzione applicabili alla produzione biologica, mentre l’allegato III del medesimo stabilisce norme concernenti, tra l’altro, l’imballaggio e il trasporto di prodotti biologici e in conversione. In particolare, il punto 2.1 di tale allegato prevede l’indicazione di alcune informazioni sull’etichetta o su un documento di accompagnamento. L’allegato III, punto 2.1, del Reg. (Ue) 2018/848 è pertanto sostituito dal seguente:
“Informazioni da fornire: gli operatori garantiscono che i prodotti biologici e in conversione siano trasportati ad altri operatori o unità, compresi i grossisti e i dettaglianti, solo in idonei imballaggi, contenitori o veicoli chiusi in modo che il contenuto non possa essere alterato né sostituito se non manipolando o danneggiando i sigilli e che siano provvisti di un’etichetta che, oltre alle altre indicazioni eventualmente previste dal diritto dell’Unione, riporti: a) il nome e l’indirizzo dell’operatore e, se diverso da quest’ultimo, del proprietario o del venditore del prodotto; b) il nome del prodotto; c) il nome o il codice numerico dell’autorità o dell’organismo di controllo a cui è assoggettato l’operatore; d) se del caso, l’identificazione del lotto attraverso un sistema di marcatura approvato a livello nazionale o concordato con l’autorità di controllo o l’organismo di controllo, che permetta di mettere in relazione il lotto con le registrazioni di cui all’articolo 34, paragrafo 5. 2.1.2. (del Reg. Ue 848/2018)”.
Rispetto al testo originario dell’allegato, nel punto 2.1 è riportata la nuova formulazione. Le informazioni di cui alle lettere da a) e d) possono unicamente figurare in un documento di accompagnamento, purché quest’ultimo sia inequivocabilmente correlato all’imballaggio, al contenitore o al mezzo di trasporto del prodotto. Il documento di accompagnamento contiene informazioni sul fornitore o sul trasportatore e differisce dalla precedente limitatamente alla sostituzione di “anche” con “unicamente”, legata alla possibilità di far figurare le indicazioni unicamente sul documento di accompagnamento.
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