La nuova circolare sul tema delle analisi ufficiali e dei loro seguiti impone una ripresa di quell’argomento in quanto fondamentale per ogni operatore alimentare qualora si ricada, con esito sfavorevole, in un controllo analitico da parte dell’autorità sanitaria. Occorre tenere presente che il succedersi di circolari, così come la loro sostituzione (non si può parlare di abrogazione) deriva principalmente dalla sfortunata costruzione degli artt. 7 e 8 del D. Lgs. 27/2021 che dettagliano le attività previste in particolar modo dall’art. 35 del Reg. Ue 2017/625. La sostituzione integrale delle circolari, come viene definita l’operazione di ritiro, nello specifico con la nuova qui in commento, riguarda le n. 0019604-11/05/2021- DGISAN-MDS-P e n. 0002952- 02/02/22-DGISAN-MDS-P.
Le competenze e le procedure del D. Lgs. 27/2021
Per cercare di rendere più chiaro il campo d’applicazione del D. Lgs. 27/2021, la circolare evidenzia che la procedura fissata da detta norma si applica soltanto alle attività svolte dagli organismi del Ministero della Salute, Asl, Regioni/Province autonome e non ai controlli avviati dal Ministero dell’agricoltura, della sovranità alimentare e forestale (Masaf) e neppure a quelli dovuti dal Ministero della Salute ai fini della collaborazione con la Commissione europea e gli altri Stati membri in relazione ai controlli ufficiali. Oltre alle viste tre diverse competenze e procedure citate, vi sono anche quelle di natura doganale, quella relativa agli alimenti importati e quella per i controlli compiuti da altre autorità. Come autonoma rimane la procedura per i mangimi (conformemente al Reg. CE 152/2009, richiamate dal D. Lgs. 27/2021, all.1, sez.2). La circolare non può risolvere una delle peculiarità create dal D. Lgs. 27/2021 relativa al fatto che in materia di controlli sanitari che fanno capo al Minsalute (e organi dipendenti o territoriali) non si applica più la procedura di cui all’art. 15 della L. 689/1981 (vedi D. Lgs. 27/2021, art. 8, 5), a), mentre essa permane pienamente vigente e regola ogni altro controllo sugli alimenti e mangimi attuati da autorità diverse, almeno nell’ambito delle contestazioni sanzionate amministrativamente. Le varie procedure possono portare, in caso di non conformità dell’alimento o della sua presentazione, alle sanzioni amministrative, ma di fatto anche alle contestazioni di ordine penale.
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Avvocato esperto in diritto dell’alimentazione
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