Il tema dell’applicazione del diritto alimentare Ue all’interno dei singoli Stati può apparire materia da giuristi specializzati, invece, non è solo un argomento da convegno, ma anche un supporto legale volto ad affievolire le difficoltà che incontrano sia l’attività industriale e la relativa filiera alimentare sia, talvolta, gli organi di controllo e giurisdizione. E in ottica di tutela dei consumatori esso dovrebbe inquadrarsi nella creazione di un livello omogeneo di sicurezza e conformità dell’alimento e dei servizi che si accompagnano alla fornitura o alla somministrazione di alimenti. Il mondo produttivo (si potrebbe dire non solo quello) abbisogna di un quadro normativo relativamente noto agli interessati, che inquadri le non conformità in ambiti ragionevolmente certi e non dipendenti da interpretazioni che di fatto possono sconvolgere il dettato della legge e creare situazioni diverse di “rischio legale” da territori a territori, a parità dell’elemento oggettivo (quindi della specifica situazione dell’alimento o della sua produzione). Il tema non è nuovo, ma il presentarsi di ulteriori casi esemplari impone una rinnovata riflessione giuridica. Qui tratto brevemente di alcune situazioni di difficoltà applicative di norme Ue, mentre rimando a una futura disamina il fenomeno delle diversità interpretative nazionali della normativa unionale.
Il caso delle aflatossine
Possibile presenza non voluta in diverse derrate di origine naturale, dai cereali alla frutta in guscio, dal latte alle spezie, dagli oli vegetali grezzi ai semi di cacao oggi disciplinata dal Reg. (Ue) 2023/9153, è oggetto di numerose e sempre più avanzate tecniche sia agronomiche sia industriali che mirano a contenere l’indesiderato e a ridurlo, qualora possibile4 e ciò possa avvenire in maniera legale. Permane, infatti, il divieto di sottoporre gli alimenti contaminati a detossificazione mediante trattamenti chimici (art. 4, Reg. (Ue) 2023/915) per via della mancanza di dati tossicologici e di prove scientifiche attestanti la sicurezza dei metaboliti derivanti da quel tipo di detossificazione. Mentre sono ammessi la cernita o altro trattamento fisico prima dell’immissione sul mercato per il consumatore finale o per l’impiego come ingredienti alimentari (art. 5 Reg. (Ue) 2023/915). In tale accennato quadro normativo, il tema del controllo analitico è sempre di stretta attualità in quanto tra problematiche di formazione dei campioni e dei metodi d’analisi e il sempreverde dilemma dell’uso di costosi e più lenti metodi accreditati d’analisi piuttosto che metodi più rapidi e meno precisi, gli estremi del controllo ufficiale oscillano tra la verifica puntuale partita per partita e il controllo su lotti complessi o cadenzati su un certo numero di partite.
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Avvocato esperto in diritto dell’alimentazione
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